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REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE
Circolare 15 giugno 1999 protocollo n°
5485/311.311
Ai sigg. sindaci Dei comuni della regione
Veneto LORO SEDI
Ai sigg. presidenti Delle
provincie della regione Veneto LORO SEDI
E p.c. Al Signor
Commissario del Governo Nella regione Veneto San Marco,
2661 30124 VENEZIA
OGGETTO: inquinamento
luminoso.
Accogliendo e facendo propria la richiesta
protocollo 550/31699 del 07.04.99 del Signor commissario del Governo nella
regione del Veneto di valutare l'opportunità di promuovere sul problema
dell'inquinamento luminoso un ' intervento diretto di questa
Amministrazione Regionale presso tutti i Sindaci dei Comuni del Veneto, si
trascrive di seguito il testo della nota protocollo 196/GAB/99 del
30.03.99, di pari oggetto, già trasmessa dal Sig. Prefetto della provincia
di Venezia ai Sindaci dei Comuni della stessa Provincia, che si ritiene
meritoria di particolare attenzione in quanto individua puntualmente
alcune tra le principali problematiche conseguenti i fenomeni di
inquinamento luminoso:
"... Stante la ricorrenza del problema
dell'inquinamento luminoso nelle ore notturne, si ritiene opportuno
rammentare alle SS.LL. il contenuto precettivo dell' art. 23, 1° e 4°
comma del nuovo codice della strada, nella parte in cui - in tema di
pubblicità (sia diretta, sia indiretta) sulle strade - stabilisce che
lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare sorgenti luminose
(costituenti pubblicità, diretta o indiretta) visibili dai veicoli
transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e
ubicazione possono produrre abbagliamento o arrecare disturbo visivo agli
utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per
la sicurezza della circolazione o rendere difficile la comprensione o
ridurre la visibilità o l'efficacia della segnaletica stradale.
La
collocazione dei mezzi pubblicitari (come le sorgenti luminose) lungo le
strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da
parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme del
nuovo codice della strada, per cui tale atto amministrativo va
necessariamente negato nei casi di divieto legale di
collocazione.
Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei
comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se
la strada è statale, regionale o provinciale. Il sanzionamento per le
violazioni dell'art.23 del nuovo codice della strada è previsto nello
stesso articolo 23, 11°, 12°, 13° comma cit.
Si richiama altresì
l'attenzione delle SS.LL. sulla legge regionale n. 22 del 27 giugno 1997
recante norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso - una delle
prime in Italia nel settore - che sancisce dei precisi adempimenti dei
comuni.
Una puntuale applicazione delle succitate normative
ridurrebbe l'inquinamento luminoso, contribuirebbe a migliorare la
sicurezza del traffico veicolare e delle persone, ed, in generale,
apporterebbe un miglioramento della qualità della vita, oltre che una
ottimizzazione dei costi di esercizio e di
manutenzione".
Confidando nella sensibilizzazione verso i problemi
individuati nel testo precedentemente riportato ed in una fattiva
collaborazione da parte delle SS.LL. e degli altri enti responsabili, al
fine di garantire sia le migliori condizioni ambientali e di sicurezza per
la popolazione che l'adeguamento a quanto previsto dalla vigente normativa
statale e regionale, si inviano distinti saluti.
L'Assessore
alle Politiche per l'Ambiente - Massimo Giorgetti -
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