Legge regionale 30 giugno 1993 n. 27 (B.U.R. 55/1993) (RTF)
1. La Regione del Veneto regolamenta con la presente legge la realizzazione degli elettrodotti, al fine di tutelare l'ambiente coordinando le scelte urbanistiche. ([(3))]
1. Negli strumenti urbanistici generali, e loro varianti, adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge sono evidenziati i tracciati degli elettrodotti cui vanno attribuite le distanze di rispetto di cui all'articolo 4. ([(4))]
1. Nel procedimento per l'accertamento della conformità urbanistica dei progetti degli elettrodotti, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il parere regionale si attiene alle distanze di rispetto stabilite dall'articolo 4.
2. Ai fini di cui al comma 1 i progetti degli elettrodotti debbono essere accompagnati dalla valutazione di impatto ambientale (VIA) prescritta dalla vigente normativa.
1. Il tracciato degli elettrodotti in cavo aereo di tensione uguale o superiore a 380 kV è mantenuto ad almeno 150 m di distanza dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati di persone.
2. Nel caso di elettrodotti di tensione inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto minima di cui al comma 1 è ridotta in proporzione al potenziale, in modo che il campo elettrico misurato all'esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale prolungata permanenza, a 1,5 m da terra, non superi il valore di 0,5 kV/m ed il campo magnetico non sia superiore a 0,2 microtesla.
3. Le distanze di cui ai commi 1 e 2 sono misurate a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea.
4. Le misure dei campi elettrico e magnetico di cui al comma 2 sono effettuate secondo gli specifici standard internazionali riconosciuti.
5. Il parere favorevole della Regione di cui all'articolo 3 non viene rilasciato nel caso di elettrodotti in cavo aereo in centri abitati o in zone di espansione edilizia previste nei piani regolatori vigenti o adottati, qualunque sia la distanza del tracciato dai fabbricati.
1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione di cui all'articolo 3 è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali.
1. All'interno delle distanze di rispetto che verranno individuate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale. ([(5)
)]