Art. 11
Norme transitorie
- Fino al'entrata in vigore del PRPIL, i Comuni adottano in
materia di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti pubblici
di illuminazione esterna i criteri tecnici di cui all'allegato C.
- Fino all'entrata in vigore del PRPIL, i Comuni promuovono
l'adeguamento della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti
privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui all'allegato
C.
Art. 12
Sanzioni
- A partire dal novantesimo giorno successivo all'entrata in
vigore del PRPIL, l'installazione o la modifica di impianti di illuminazione
esterna, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della
stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire
500.000 a lire 2 milioni.
- Il Sindaco ordina d'ufficio, a spese del titolare
dell'impianto, la disinstallazione o la riduzione dell'impianto a conformità
delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità
della medesima.
- In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui
all'articolo 9, comma 3, previa diffida del Sindaco a provvedere entro
trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 300.000 a.
lire10 milioni..
- In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui
all'articolo 9, comma 4, previa diffida del Sindaco a provvedere entro dieci
giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10
milioni.
- I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono
prioritariamente impiegati dai Comuni per l'adeguamento degli impianti
pubblici di illuminazione esterna alle norme tecniche di cui alla presente
legge e di cui al PRPIL.
Art. 13
Norma Finanziaria
- Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in
lire 300 milioni per l'esercizio 1997, si fa fronte mediante riduzione dello
stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 50164,
denominato "Interventi regionali per le finalità di cui all'art. 3, comma 27
della legge n. 549/1995", iscritto nello stato di previsione della spesa di
bilancio preventivo per l'anno 1997.
- Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito
il capitolo n. 50274 denominato "Interventi per la prevenzione
dell'inquinamento luminoso", con stanziamento di lire 300 milioni in termini
di competenza e cassa.
- Per gli esercizi successivi al 1997 gli stanziamenti
saranno determinati ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità) e successive modificazioni e
integrazioni.
______
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare
come legge della Regione veneta.
Venezia, 27 giugno 1997
Galan
ALLEGATO A
(previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera
a)
Osservatori astronomici professionali:
- Osservatorio astronomico di Padova a Cima Ekar, in comune
di Asiago (Vicenza);
- Osservatorio astrofisico dell'Università degli studi di
Padova, in comune di Asiago (Vicenza)
ALLEGATO B
(previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera
b)
Osservatori astronomici non professionali e siti di
osservazione:
- Osservatorio del Col Drusciè, Associazione Astronomica
Cortinese, località Col Drusciè, in comune di Cortina d'Ampezzo
(Belluno);
- Osservatorio di Vignui, Associazione Feltrina Astrofili,
località Vignui, in comune di Feltre (Belluno)
- Sito astronomico del Monte Lagazuoi, Rifugio Lagazuoi, in
comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno)
- Osservatorio "Giuseppe Colombo", Gruppo Astrofili di
Padova, Via Cornaro 1 b, in comune di Padova;
- Osservatorio Collegio PIO X, Associazione Astrofili
Trevigiani, Borgo Cavour 40, in comune di Treviso;
- Osservatorio del "Centro Incontri con la natura", Casa don
Bosco, Via Santa Lucia 45, in comune di Crespano del Grappa (Treviso)
- Osservatorio pubblico, Associazione Astrofili di Vittorio
Veneto, Via Piadera, in comune di Fregona (Treviso)
- Osservatorio Luciano Lai, Via Mantovana 130, Madonna di
Dossobuono, in comune di Verona;
- Osservatorio "Le Pleiadi", località settimo, in comune di
Pescantina (Verona);
- Sito astronomico "Bocca di Selva", località Bocca di
Selva, in comune di Boscochiesanuova (Verona);
- Sito astronomico "Pozza Morta", località Pozza Morta, in
comune di Boscochiesanuova (Verona);
- Osservatorio del Monte Novegno, Gruppo Astrofili di Schio,
località La Busa, in comune di Schio (Vicenza);
- Sito astronomico del Monte Toraro (riferimento geografico:
installazioni militari), in comune di Arsiero (Vicenza).
ALLEGATO C
(previsto dall'articolo 11)
Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione
e gestione di impianti di illuminazione esterna.
- Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di
sodio ad alta pressione.
- Per le strade con traffico motorizzato, selezionare
ogniqualvolta ciò sia possibile i livelli minimi di luminanza ed
illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439.
- Evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di
illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un
flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del
flusso totale emesso dalla sorgente.
- Limitare l'uso dei proiettori ai casi di reale necessità,
in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre
i sessanta gradi dalla verticale.
- Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del
flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore
ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti
ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di
sicurezza.
Per maggiori informazioni su questa legge
potete rivolgervi al Prof. Sergio Ortolani