Regione del Veneto
LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 22
Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.
 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
 
Art. 1
Finalità e campo di applicazione
  1. La presente legge prescrive misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici delle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché al fine di promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano :
  1. alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali;
  2. agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1,500 lumen.

 

Art. 2
Definizione
  1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.

 

Art. 3
Competenze della Regione
  1. Sono di competenza della Regione :
  1. la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano regionale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso, di cui all'articolo 5;
  2. l'incentivazione all'adeguamento alle norme antinquinamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti;
  3. la divulgazione delle problematiche relative all'inquinamento luminoso, anche in collaborazione con l'Associazione italiana di illuminazione (AIDI), l'Associazione nazionale produttori di illuminazione (ASSIL), la Società astronomica italiana (SAIT), l'Unione degli astrofili italiani (UAI) e con l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL);
  4. la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche con competenze nell'ambito dell'illuminazione.

 

Art. 4
Competenze dei Comuni
  1. Sono di competenza dei Comuni:
  1. la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano comunale dell'illuminazione pubblica, a integrazione del piano regolatore generale di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni;
  2. l'integrazione del regolamento edilizio di cui all'articolo 10, primo comma, numero 2, lettera d) della legge regionale n. 61/1985 con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna;
  3. i controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla presente legge e dal piano regionale di cui all'articolo 5;
  4. l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 12;
  5. gli ulteriori atti eventualmente previsti dal piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 5.

 

Art. 5
Piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso
  1. Il piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso, di seguito denominato PRPIL, disciplina l'attività della Regione e dei Comuni in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso, provvedendo in particolare a definire, anche mediante il recepimento di norme tecniche emanate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI):
  1. le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna;
  2. le tipologie degli impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministratore comunale e le relative procedure;
  3. i criteri per l'individuazione delle zone di protezione degli osservatori astronomici, nel rispetto delle misure minime di cui all'articolo 9;
  4. le misure di protezione da applicare nelle zone di cui alla lettera c), nel rispetto delle misure minime di cui all'articolo 9;
  5. le misure di protezione da applicare nelle aree naturali protette ai sensi della legge n.394/1991;
  6. i criteri per la predisposizione del piano comunale dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 6.